UE-Dazi: dal 1° luglio 2026 contributo fisso di 3 euro sui piccoli pacchi sotto i 150 euro in ingresso nella UE

Aggiornamento normativo
Il 18.02.2026 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’UE il regolamento del Consiglio (COUNCIL REGULATION (EU) 2026/382) che elimina l’esenzione dai dazi doganali per le spedizioni di basso valore (≤150€), nell’ambito della più ampia riforma dell’Unione doganale. Il regolamento entrerà in vigore a breve e si applicherà a partire dal 1° luglio 2026. 
Questa misura risponde al fatto che tali pacchi attualmente entrano nell’UE in esenzione da dazi, determinando concorrenza sleale per i venditori dell’UE, rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori, alti livelli di frode e preoccupazioni ambientali. La misura resterà in vigore fino a quando entrerà in vigore il polo di dati doganali europeo, destinato a rendere i controlli più efficienti e trasparenti.
 
Nel merito, la proposta interviene modificando il regolamento (CE) n. 1186/2009, eliminando integralmente il meccanismo di threshold-based relief, ossia l’esenzione dai dazi per le merci di valore inferiore a 150 euro. Tale regime, mantenuto anche dopo l’abolizione dell’esenzione IVA nel 2021, è stato ritenuto ormai non più giustificato alla luce della digitalizzazione delle procedure doganali e, soprattutto, ampiamente abusato attraverso pratiche di sottovalutazione e frazionamento artificiale delle spedizioni, in particolare nel contesto della crescita dell’e-commerce.
 
A partire dal 1° luglio 2026 quindi verrà meno la franchigia doganale per le spedizioni di modesto valore provenienti da Paesi extra-UE. Nel periodo transitorio compreso tra il 1° luglio 2026 e il 1° luglio 2028, per le spedizioni di merci vendute a distanza con valore intrinseco complessivo non superiore a 150 euro si applicherà un dazio doganale forfettario di 3 euro per articolo.
 
Secondo le indicazioni operative fornite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 15 maggio 2026, tale dazio si applicherà indipendentemente dal regime IVA utilizzato — IOSS, regime speciale o IVA standard — e indipendentemente dal tracciato dichiarativo impiegato. Il dazio è qualificato come diritto doganale e concorrerà quindi alla base imponibile IVA all’importazione.
 
Dal 1° luglio 2028, con l’entrata in funzione dell’EU Customs Data Hub, il regime transitorio dovrebbe cessare e le merci acquistate tramite e-commerce saranno assoggettate alle aliquote doganali ordinarie, indipendentemente dal valore.
 
La riforma ha lo scopo di rafforzare i controlli sulle spedizioni di basso valore e contrastare i fenomeni fraudolenti. In quest’ottica, a partire dal 1° novembre 2026, diventerà obbligatorio l’inserimento di nuovi identificativi di prodotto (“Product Identifiers”) nelle dichiarazioni doganali, per affinare l’analisi dei rischi.

Le aziende del settore dovranno adeguare i propri sistemi informatici e le procedure dichiarative. Tra le modifiche tecniche segnalate, spicca l’eliminazione del codice di esenzione C07 (finora usato per la franchigia) e l’introduzione del nuovo codice F53 per le operazioni soggette a IVA ordinaria. Gli operatori sono inoltre invitati a verificare e adeguare le proprie garanzie per la dilazione del pagamento (DPO).

Il regolamento introduce inoltre due elementi di monitoraggio rilevanti:
1. la Commissione valuterà già da ottobre 2026 eventuali fenomeni di diversione dei flussi commerciali (ad esempio, spostamenti verso canali non IOSS per evitare il pagamento del dazio forfettario);
2. entro il 1° dicembre 2027 verificherà lo stato di avanzamento della nuova infrastruttura IT doganale centralizzata, che dovrebbe essere operativa dal 2028 e consentire una gestione più efficiente dei dazi sull’e-commerce. In caso di ritardi, potrà proporre una proroga del regime transitorio.

Aggiornamento del 5.6.2026: Con la pubblicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200 del 5 giugno 2026 (che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda le regole sull’attuazione del dazio doganale temporaneo di 3 EUR sulle vendite a distanza di beni importati in una spedizione con un valore intrinseco non superiore a 150 EUR C/2026/3696 GU L, 2026/1200, 8.6.2026.) la Commissione europea ha definito le modalità operative per attuare la riforma che elimina la franchigia doganale per le merci di modico valore e introduce un dazio temporaneo di 3 euro sulle vendite a distanza di beni importati. Le nuove disposizioni pubblicate si applicano dal 1° luglio 2026 con un impatto significativo su marketplace, operatori logistici, spedizionieri e, in generale, sull’e-commerce internazionale.

Sul piano operativo:
– Il regolamento non consente il raggruppamento di articoli quando si applica il dazio doganale temporaneo di 3 euro; in tali circostanze, questo si applica per dichiarazione, indipendentemente dal numero di articoli indicati nella medesima linea dichiarativa, purché il valore intrinseco complessivo delle merci della dichiarazione non superi i 150 euro;
– vengono aggiornati i tracciati dichiarativi e i codici doganali, con l’introduzione di un codice specifico per il nuovo dazio e l’adeguamento delle dichiarazioni H6 e H7.
– qualora non venga utilizzato il regime IOSS, la dichiarazione di importazione dovrà essere presentata nello Stato membro di destinazione della
merce, assicurando un migliore coordinamento con il sistema IVA.

Consulta QUI la Circolare n. 17/2026, IMPORTAZIONI DI MERCI DI MODESTO VALORE VENDUTE A DISTANZA: NOVITÀ DICHIARATIVE A SEGUITO DELL’INTRODUZIONE DEL DAZIO TEMPORANEO FORFETTARIO pubblicata dalla Direzione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 25 giugno , contenente le relative istruzioni operative.

Per informazioni o chiarimenti:

Area Global Trade, Tel 0243829222 globaltrade@assocalzaturifici.it

Aggiornato il 26.05.2026