Il Contratto di Apprendistato

Le novità introdotte dal d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167

Il 25 ottobre 2011 è entrato in vigore il Testo Unico dell’Apprendistato, che introduce delle importanti novità in materia di regolamentazione del contratto di apprendistato.

L’apprendistato, sebbene sia un contratto di lavoro a tempo indeterminato, presenta delle regole speciali rispetto a quello ordinario. Il lavoratore può infatti essere inquadrato sino a due livelli in meno rispetto alle mansioni che svolge e può ricevere un trattamento retributivo ridotto.
Inoltre, quando finisce il periodo formativo, il datore di lavoro può recedere dal rapporto di lavoro senza alcune motivazione.

Il provvedimento varato introduce tre differenti tipologie di apprendistato:

1- L’apprendistato per il diploma: destinato ai giovani con meno di 25 anni, permette di acquisire un titolo di studio in un ambiente di lavoro
2- L’apprendistato professionalizzante: rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni che vogliono imparare un professione o un mestiere
3- L’apprendistato di alta formazione: destinato alla formazione di giovani ricercatori per il settore privato

 Il contratto di apprendistato professionalizzate è finalizzato all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, riguarda infatti soggetti tra i 18 e i 29 anni che vengono assunti da una azienda per imparare un mestiere. Il contratto di apprendistato può avere una durata massima di 3 anni, elevabile a 5 per le aziende artigiane.

Al giovane apprendista spetta la formazione, le cui definizioni di durata e modalità di erogazione sono definite dal Testo Unico dell’Apprendistato e del Contratto Collettivo Nazionale. La formazione prevista dal Contratto Collettivo può essere integrata da quelle organizzata dalle Regioni.

Questa tipologia contrattuale è particolarmente vantaggiosa anche per i datori di lavoro, in ragione dei vantaggi previdenziali che spettano alle aziende che assumono apprendisti.
Infatti per le imprese che hanno alle proprie dipendenze fino a 9 lavoratori, la contribuzione previdenziale dovrebbe essere portata allo 0%, attualmente, invece, le imprese pagano una contribuzione pari all’1,5% nel primo anno, che sale al 3% nel secondo e al 10% nel terzo.
Le imprese con più di 10 dipendenti continueranno a pagare la stessa quota pari al 10%.

Se il datore di lavoro non ottempera agli obblighi formativi, previsti dal contratto, gli viene erogata una sanzione che è pari al doppio dei contributi previdenziali risparmiati rispetto alla qualifica finale di destinazione che il lavoratore avrebbe avuto se non fosse stato inquadrato come apprendista.

Per maggiori informazioni sulle agevolazioni disponibili per le aziende che assumono con un contratto di apprendistato visita l’area Bandi di Finanziamento/Incentivi all’occupazione oppure clicca qui.

In allegato il d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167

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