Accesso anticipato al pensionamento, d.lgs. 21 aprile 2011, n. 67

Norme in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti

Il d. lgs. 21 aprile 2011, n.67 consente ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività particolarmente faticose o pesanti (c.d. “usuranti”), il diritto a conseguire il pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Tra le categorie di lavoratori interessate:

– gli addetti alle lavorazioni particolarmente pesanti e faticose (art. 2 del decreto 19 maggio 1996)

– i lavoratori notturni che possiedono determinati requisiti

– i lavoratori impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 del codice civile (Obbligatorietà del cottimo), per le quali operano le voci di tariffa INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (tra cui la voce n. 8230 “Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo”).

Sono escluse dal novero delle mansioni che danno diritto al beneficio quelle di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione, dove in sostanza non si è realizzato per effetto di automazioni,  il vincolo prestativo di processo produttivo in serie.

Dal 1° gennaio 2017 gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero, per almeno metà della vita lavorativa complessiva, possono conseguire il trattamento pensionistico anticipato di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011 senza dover attendere l’apertura della c.d. finestra mobile dal perfezionamento dei requisiti pensionistici ai quali, in via transitoria, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni dal 2019 al 2025.

Il requisito contributivo necessario è di 35 anni di versamenti, mentre il requisito anagrafico è tra i 61 anni e 7 mesi e i 64 anni e 7 mesi, a seconda della mansione svolta.

La circolare INPS 24 maggio 2017, n. 90 stabilisce che l’interessato può presentare domanda online all’INPS attraverso il servizio dedicato o in alternativa compilando il modulo AP45, entro:

  • il 1° marzo 2017, qualora perfezioni i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2017;
  • il 1° maggio 2017, qualora perfezioni i requisiti richiesti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

 

Per quanto concerne gli obblighi di comunicazione in capo al datore di lavoro, quest’ultimo, se occupa personale impiegato in lavorazioni a catena (articolo 1, comma 1, lettera c), e’ tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall’inizio delle medesime.
Entro il 30 marzo di ogni anno il datore di lavoro è obbligato a comunicare l’eventuale svolgimento di lavori usuranti effettuati presso la sua azienda l’anno prima.

La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica sulla pagina Click Lavoro del sito del Ministero del Lavoro.

 

Per chiarimenti:
info@assocalzaturifici.it; tel. 02 43829231