Certificati di origine. Rilascio da Camere di Commercio

Il Ministero Attività Produttive (MAP) Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi, con nota del 28 Marzo 2003 prot. n.° 55037, informa che l’onere della conservazione di scritture e documenti fiscali probatori può essere superato dall’autocertificazione del possesso delle relative fatture di acquisto. Tale indicazione può tornare utile nel caso di richiesta di certificati per merci dichiarate di origine di paesi non comunitari. La competenza esclusiva per il rilascio di questo tipo di certificati é delle Camere di Commercio. In queste situazioni le Camere di Commercio sembrano essere tenute a richiedere all’esportatore di fornire la prova dell’origine non comunitaria, esibendo o un certificato rilasciato dal paese di origine, o la bolletta di importazione. Tale richiesta di documentazione pone sovente in gravi difficoltà le aziende (ricerca in archivio di documenti fiscali e contabili, uno o più passaggi di proprietà con l’intermediazione di altri operatori, modifiche apportate da lavorazioni successive all’importazione…).