Etichettatura e denominazione prodotti tessili

Regolamento UE 1007/2011 che abolisce la direttiva 2008/121/CE in materia di obblighi di etichettatura per le fodere coibenti di calzature

Il Regolamento Europeo 1007/2011 tratta delle denominazioni delle fibre tessili, dell’etichettatura e del contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.

Tale regolamento ha abrogato la direttiva 2008/121 in materia di denominazioni dei prodotti tessili che prescriveva degli obblighi in materia di etichettatura delle “fodere coibenti” delle calzature, ovvero le fodere che isolano termicamente le scarpe.

Pertanto a decorrere dall’8 maggio 2012, data di recepimento del Regolamento Europeo, la direttiva 94/11/CE in materia di etichettura sarà l’unica legislazione applicabile alla etichettatura dei materiali utilizzati nelle principali componenti delle calzature (tomaio, fodera e sottopiede, suola).

Nel caso una parte della scarpa venga etichettata come “materia tessile” tale materiale dovrà corrispondere alla definizione indicata dal Regolamento UE sopra citato.

In allegato il Regolamento Europeo 1007/2011

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