Etichettatura e denominazioni prodotti tessili

La direttiva 2008/121/CE tratta delle denominazioni dei prodotti del settore tessile. La norma è stata recepita in Germania con la legge Textilkennzeichnung.
Il decreto, molto simile nella sua applicazione alla norma italiana, fissa i requisiti e le modalità di etichettatura dei prodotti tessili per essere immessi al consumo sul mercato nazionale.
Si applica ai prodotti tessili, definiti come i prodotti le cui parti tessili costituiscano almeno l’80%, tra cui le fodere coibenti di calzature con spessore maggiore di 4 mm.
Sono esclusi dall’applicazione della direttiva i prodotti che sono in transito, sotto controllo doganale, negli Stati Membri, quelli importati temporaneamente per effettuare lavorazioni; i prodotti destinati alla vendita in paesi extra UE.
Destinatari dell’adempimento sono i fabbricanti e i venditori al dettaglio dei prodotti tessili.


Modalità di etichettatura
In generale l’etichetta deve contenere la composizione fibrosa dei materiali in ordine decrescente di peso
a) Qualora la fodera fosse costituita per intero da un’unica materia prima, l’etichetta deve riportare la dicitura, ad esempio, 100% cotone. In alternativa, è possibile apporre accanto al nome della materia prima “rein” (puro) e “ganz” (intero), non è possibile utilizzare la diciture “ganzelich” (interamente) o “vollstanding” (completamente).
b) Nel caso di fodere costituite da più materie prime e una di queste raggiunge almeno l’85% delle fibre totali, le possibili indicazioni per un prodotto composto, ad esempio, per il 90% da cotone e il 10% viscosa sono le seguenti:
90% cotone
cotone, 85% minimo
90% cotone, 10% viscosa
90% cotone e viscosa
c) Se nessuna delle materie prime raggiunge l’85% della composizione totale della fodera devono essere indicati i due materiali che hanno il peso maggiore con l’indicazione della relativa percentuale.
Gli ulteriori materiali devono essere indicati secondo un ordine decrescente di composizione con o senza l’indicazione del peso percentuale.
60% Cotone, 25% Polyester, 15% seta
60% Cotone, 25% Polyester, seta
I materiali tessili che sono presenti in misura inferiore al 10%, possono essere indicati con la dicitura “Altre materie”.
Ad esempio se un tessuto è costituito da 72% Cotone, 7% Polyester, 7% Viscosa, 7% Seta, 7% Acetato, un’indicazione possibile sarà 72% Cotone, 28% Altre materie.
Se sull’etichetta si indica la percentuale di una sola delle materie che pesano meno del 10%, sarà necessario indicare la percentuale anche di tutte le altre che compongono la fodera.
L’etichetta, esclusivamente in lingua tedesca, deve essere incollata, cucita, o applicata a un cartellino/pendaglio, in una posizione ben visibile al consumatore.
E’ proibito l’inserimento di un semplice cartellino, nella calzatura o nella sua confezione, che non sia applicato stabilmente su alcun supporto.
L’etichetta può essere sostituita o completata da documenti commerciali d’accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale.
La violazione dei presenti obblighi dà origine a sanzioni amministrative pecuniarie.

In allegato la legge Textilkennzeichnung.

Per informazioni:
Global trade
tel. 02 43829.231, globaltrade@assocalzaturifici.it

 

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17/12/2019

Etichettatura e denominazioni prodotti tessili

Obblighi di etichettatura per le fodere coibenti di calzature, ai sensi della dir. 2008/121/CE

La direttiva 2008/121/CE tratta delle denominazioni dei prodotti del settore tessile.
La norma, che abroga la precente direttiva comunitaria in materia, la 96/74/CE, è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194 (successivamente modificato dal decreto 2 agosto 2010).

Il decreto fissa i requisiti e le modalità di etichettatura dei prodotti tessili per essere immessi al consumo sul mercato nazionale.

La norma si applica ai prodotti tessili, definiti come i prodotti le cui parti tessili costituiscano almeno l’80%, tra cui le fodere coibenti di calzature.

Sono esclusi dall’applicazione della direttiva i prodotti che sono in transito, sotto controllo doganale, negli Stati Membri, quelli importati temporaneamente per effettuare lavorazioni; i prodotti destinati alla vendita in paesi extra UE.

Destinatari dell’adempimento sono i fabbricanti e i venditori al dettaglio dei prodotti tessili.

Modalità di etichettatura

In generale l’etichetta deve contenere la composizione fibrosa dei materiali in ordine decrescente di peso

a) Qualora la fodera fosse costituita per intero da un’unica materia prima, l’etichetta deve riportare la dicitura, ad esempio, 100% cotone. In alternativa, è possibile apporre accanto al nome della materia prima “rein” (puro) e “ganz” (intero), non è possibile utilizzare la diciture “ganzelich” (interamente) o “vollstanding” (completamente).

b) Nel caso di fodere costituite da più materie prime una di queste raggiunge almeno l’85% delle fibre totali, le possibili indicazioni per un prodotto composto, ad esempio, per il 90% da cotone e il 10% viscosa sono le seguenti:

90% cotone
cotone, 85% minimo
90% cotone, 10% viscosa
90% cotone e viscosa

c) Se nessuna delle materie prime raggiunge l’85% della composizione totale della fodera devono essere indicati i due materiali che hanno il peso maggiore con l’indicazione della relativa percentuale.
Gli ulteriori materiali devono essere indicati secondo un ordine decrescente di composizione con o senza l’indicazione del peso percentuale.

60% Cotone, 25% Polyester, 15% seta
60% Cotone, 25% Polyester, seta

I materiali tessili che sono presenti in misura inferiore al 10%, possono essere indicati con la dicitura “Altre materie”.
Ad esempio se un tessuto è costituito da 72% Cotone, 7% Polyester, 7% Viscosa, 7% Seta, 7% Acetato, un’indicazione possibile sarà 72% Cotone, 28% Altre materie.
Se sull’etichetta si indica la percentuale di una sola delle materie che pesano meno del 10%, sarà necessario indicare la percentuale anche di tutte le altre che compongono la fodera.

L’etichetta, esclusivamente in lingua italiana, deve essere incollata, cucita, o applicata a un cartellino/pendaglio, in una posizione ben visibile al consumatore.
E’ proibito l’inserimento di un semplice cartellino, nella calzatura o nella sua confezione, che non sia applicato stabilmente su alcun supporto.
 
L’etichetta può essere sostituita o completata da documenti commerciali d’accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale.
 
La violazione dei presenti obblighi dà origine a sanzioni amministrative pecuniarie, erogate dalle competenti Camere di Commercio, in sede di controlli.
 
In allegato il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194 e il decreto integrativo 2 agosto 2010.
 
Per informazioni:

Global trade
tel. 02 43829.231, globaltrade@assocalzaturifici.it