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Vai al contenutoDal 19 luglio 2026 si applica alle grandi imprese il divieto, previsto dal Regolamento Europeo (UE) 2024/1781 sulla Progettazione Ecocompatibile dei Prodotti Sostenibili – ESPR, di distruggere determinate categorie di prodotti di consumo invenduti, tra cui abbigliamento, accessori e calzature. Per le medie imprese il divieto troverà applicazione dal 19 luglio 2030, mentre microimprese e piccole imprese sono attualmente escluse da questo specifico obbligo.
Il calendario previsto dal regolamento distingue le imprese in base alla loro dimensione:
Il Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR) non introduce una definizione autonoma di microimpresa, piccola impresa, media impresa e grande impresa. Ai sensi dell’articolo 2, rinvia alla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, che costituisce la definizione di riferimento per tutta la normativa europea sulle PMI. La classificazione non deve essere effettuata considerando soltanto il numero dei dipendenti della singola società: nella valutazione devono essere considerati anche gli eventuali rapporti con imprese associate e collegate. Per le aziende appartenenti a gruppi societari, partecipati da altre società o legati a imprese commerciali e distributive, la verifica dimensionale deve quindi essere condotta sull’intera struttura rilevante ai sensi della disciplina europea. Le soglie individuate sono le seguenti:
| Categoria | Occupati | Fatturato annuo | Totale di Bilancio annuo |
|---|---|---|---|
| Microimpresa | <10 | ≤ 2 milioni € | ≤ 2 milioni € |
| Piccola impresa | < 50 | ≤ 10 milioni € | ≤ 10 milioni € |
| Media impresa | < 250 | ≤ 50 milioni € | ≤ 43 milioni € |
| Grande impresa | ≥ 250 | > 50 milioni € | > 43 milioni € |
La nuova disciplina non impone soltanto di evitare l’incenerimento o lo smaltimento in discarica. In linea generale, le imprese devono privilegiare le soluzioni che mantengono i prodotti in uso, quali la vendita attraverso canali alternativi, il ricondizionamento, la ri-fabbricazione, la preparazione per il riutilizzo e la donazione. La distruzione resta possibile esclusivamente nelle circostanze previste dalla normativa europea e deve essere adeguatamente motivata e documentata. Nel febbraio 2026, la Commissione ha già adottato misure per chiarire in quali circostanze tale distruzione sarà consentita – ad esempio, per motivi di sicurezza o in caso di danneggiamento del prodotto.
Il Regolamento ESPR, entrato in vigore nel luglio 2024, mira a migliorare significativamente la sostenibilità dei prodotti immessi sul mercato dell’UE, potenziandone la circolarità, il rendimento energetico, la riciclabilità e la durata. Il divieto di distruzione dei prodotti tessili invenduti è una delle prime misure concrete previste dall’ESPR.
Alla norma sul divieto di distruzione si affianca un obbligo di trasparenza (articolo 24 del regolamento): le aziende dovranno rendicontare annualmente i quantitativi smaltiti come rifiuti, le motivazioni dello smaltimento e la quota destinata rispettivamente a riutilizzo, riciclo, recupero energetico o smaltimento.
È possibile trovare ulteriori informazioni sull’entrata in vigore delle norme relative alla distruzione delle merci invendute a questa pagina.
Leggi di più: Commissione europea (daily news)
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Aggiornato il 20.07.2026
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