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UE - ESPR dal 19.07.26 si applica alle grandi imprese il divieto di distruzione delle calzature invendute

Dal 19 luglio 2026 si applica alle grandi imprese il divieto, previsto dal Regolamento Europeo (UE) 2024/1781  sulla Progettazione Ecocompatibile dei Prodotti Sostenibili – ESPR, di distruggere determinate categorie di prodotti di consumo invenduti, tra cui abbigliamento, accessori e calzature. Per le medie imprese il divieto troverà applicazione dal 19 luglio 2030, mentre microimprese e piccole imprese sono attualmente escluse da questo specifico obbligo.

Il calendario previsto dal regolamento distingue le imprese in base alla loro dimensione:

  • per le grandi imprese, il divieto si applica dal 19 luglio 2026;
  • per le medie imprese, il divieto si applicherà dal 19 luglio 2030;
  • le microimprese e le piccole imprese sono attualmente escluse dallo specifico divieto previsto dall’articolo 25 dell’ESPR.

Il Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR) non introduce una definizione autonoma di microimpresa, piccola impresa, media impresa e grande impresa. Ai sensi dell’articolo 2, rinvia alla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, che costituisce la definizione di riferimento per tutta la normativa europea sulle PMI. La classificazione non deve essere effettuata considerando soltanto il numero dei dipendenti della singola società: nella valutazione devono essere considerati anche gli eventuali rapporti con imprese associate e collegate. Per le aziende appartenenti a gruppi societari, partecipati da altre società o legati a imprese commerciali e distributive, la verifica dimensionale deve quindi essere condotta sull’intera struttura rilevante ai sensi della disciplina europea. Le soglie individuate sono le seguenti:

CategoriaOccupatiFatturato annuoTotale di Bilancio annuo
Microimpresa<10≤ 2 milioni €≤ 2 milioni €
Piccola impresa< 50≤ 10 milioni €≤ 10 milioni €
Media impresa< 250≤ 50 milioni €≤ 43 milioni €
Grande impresa≥ 250> 50 milioni €> 43 milioni €

La nuova disciplina non impone soltanto di evitare l’incenerimento o lo smaltimento in discarica. In linea generale, le imprese devono privilegiare le soluzioni che mantengono i prodotti in uso, quali la vendita attraverso canali alternativi, il ricondizionamento, la ri-fabbricazione, la preparazione per il riutilizzo e la donazione. La distruzione resta possibile esclusivamente nelle circostanze previste dalla normativa europea e deve essere adeguatamente motivata e documentata. Nel febbraio 2026, la Commissione ha già adottato misure per chiarire in quali circostanze tale distruzione sarà consentita – ad esempio, per motivi di sicurezza o in caso di danneggiamento del prodotto.

Il Regolamento ESPR, entrato in vigore nel luglio 2024, mira a migliorare significativamente la sostenibilità dei prodotti immessi sul mercato dell’UE, potenziandone la circolarità, il rendimento energetico, la riciclabilità e la durata. Il divieto di distruzione dei prodotti tessili invenduti è una delle prime misure concrete previste dall’ESPR.

Alla norma sul divieto di distruzione si affianca un obbligo di trasparenza (articolo 24 del regolamento): le aziende dovranno rendicontare annualmente i quantitativi smaltiti come rifiuti, le motivazioni dello smaltimento e la quota destinata rispettivamente a riutilizzo, riciclo, recupero energetico o smaltimento.

È possibile trovare ulteriori informazioni sull’entrata in vigore delle norme relative alla distruzione delle merci invendute a questa pagina.

Leggi di più: Commissione europea (daily news)

Per maggiori informazioni: globaltrade@assocalzaturifici.it – Tel 0243829222

Aggiornato il 20.07.2026